Art. 1.

      1. Al fine di garantire il finanziamento di opere sul nodo di Ciampino, di particolare interesse nazionale, sono attribuiti agli enti, rispettivamente interessati, stanziamenti destinati alle seguenti iniziative, nei limiti finanziari indicati:

          a) per la progettazione e la realizzazione del collegamento tra l'aeroporto e la stazione ferroviaria del comune di Ciampino con sistema automatizzato su ferro, comprese le relative opere complementari di riqualificazione della stazione ferroviaria e il parcheggio multipiano a servizio dell'aerostazione, è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, da assegnare alla regione Lazio;

          b) per la progettazione e la realizzazione delle opere di copertura delle trincee ferroviarie e di ponti di sovrattraversamento delle linee ferroviarie Roma-Cassino, Roma-Velletri, Roma-Albano e Roma-Frascati, nel comune di Ciampino, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, da assegnare al comune di Ciampino;

          c) per l'installazione di impianti di monitoraggio dell'inquinamento acustico e atmosferico nell'aeroporto e sulle linee ferroviarie, la realizzazione di opere sulla viabilità, la costruzione di barriere antirumore e l'insonorizzazione degli edifici pubblici e privati posti nelle zone a rischio nel comune di Ciampino, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, da assegnare alla provincia di Roma.

      2. Gli enti assegnatari dei finanziamenti previsti al comma 1, competenti alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1, sono autorizzati a procedere

 

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alla progettazione e all'esecuzione dei lavori sulla base della normativa vigente in materia di lavori pubblici, anche in difformità dalla programmazione triennale di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, ovvero dagli strumenti di programmazione formalmente approvati.
      3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.